Statuto dell’associazione di promozione sociale “Qedora”
ART. 1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché delle legge 383/2000, l’Associazione di promozione sociale denominata “QEDORA”, con sede in San Gavino Monreale 09037, via Tirso 51. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
ART. 2 – Princìpi e scopi sociali
L’Associazione è democratica, autonoma dai partiti, non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. In particolare, essa intende promuovere attività, progetti e iniziative di tipo culturale e sociale, ma anche di tipo educativo, formativo, didattico, scientifico, ricreativo, d’integrazione per extracomunitari e di turismo culturale e sociale, e con l’intento di sviluppare la conoscenza, la coscienza critica, la capacità di autodeterminazione, il miglioramento delle condizioni di vita dei singoli, delle comunità e delle società, la valorizzazione delle differenze e l’interscambio tra le persone.
“Qedora” si impegna a promuovere, organizzare e realizzare progetti, eventi e iniziative di tipo culturale, educativo, didattico, ricreativo e sociale, nonché attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, delle arti, dello spettacolo, delle attività sociali, di valorizzazione delle risorse locali (anche attraverso l’organizzazione di viaggi, escursioni culturali, itinerari naturalistici, storici e artistici), umane e ambientali, a sviluppare percorsi e progetti didattici ed educativi, anche indirizzati a minori e studenti universitari. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) possedere e/o gestire strutture, anche di terzi, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) promuovere e gestire corsi e laboratori didattici, formativi, artistico-creativi, teatrali, di fotografia, musica, natura, e in materia di spettacolo;
c) promuovere e attivare servizi in biblioteche, musei e siti storici, di orientamento per turisti, di consulenza in ambito aziendale.
d) promuovere, gestire e organizzare ogni altro servizio (divulgativo, didattico, formativo, assistenziale, ricreativo, educativo, sportivo ecc.) volto a realizzare lo scopo associativo, anche come dopo scuola e colonia estiva per bambini e corsi volti alla conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica, particolarmente per persone svantaggiate, scambi e attività europee;
e) indire ed organizzare eventi, dibattiti, incontri, presentazione di libri, convegni, workshop, spettacoli, mostre, esposizioni, rassegne, visite guidate, viaggi culturali, mercatini culturali, fiere, feste, convivi eno-gastronomici, tavole rotonde, premi letterari, seminari, saggi, cinema, ricerche e indagini, monitoraggi, valutazione, analisi dei bisogni ecc. su argomenti in qualsiasi modo legati agli scopi sociali;
f) organizzare e predisporre servizi di supporto per l’integrazione degli extracomunitari, per l’orientamento scolastico e lavorativo, per la cura, l’aiuto e il sostegno di persone in difficoltà, nonché incontri di prevenzione ed educazione alimentare e sanitaria;
g) curare rubriche d’informazione a cadenza giornaliera, settimanale, mensile ecc., pubblicazioni, anche multimediale e web;
h) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
i) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi e così via;
j) organizzare spettacoli o comunque eventi di natura commerciale, anche con somministrazione di cibi e bevande, a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
k) accettare, in via meramente strumentale e non principale, liberalità da terzi;
l) organizzare iniziative, servizi, attività divulgative, inerenti gli scopi sociali, a tal fine collaborando con Scuole, Enti pubblici, ed Associazioni con le stesse finalità sociali.
ART. 3 – Soci
Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti che, riconoscendosi nelle finalità sociali, operano negli ambiti di attività dell’Associazione; entrano a farvi parte a seguito di richiesta scritta che dovrà fornire tutti gli elementi per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo e previo voto unanime e motivato di quest’ultimo, contro cui è ammesso appello all’Assemblea. La qualità di socio attribuisce:
(a) il diritto di partecipare a ogni attività associativa e alle assemblee;
(b) il diritto di voto, in particolare per l’approvazione del rendiconto annuale e per l’approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
(c) il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture e servizi senza modificarne la naturale destinazione.
I soci possono essere espulsi o radiati quando non ottemperino ai loro doveri sociali e segnatamente per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali;
c) quando omettano di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione o ai gruppi ad essi affini;
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, decisione avverso la quale è ammesso appello avanti l’Assemblea. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, le norme sull’ordinamento interno dell’Associazione essendo ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 4 – Patrimonio sociale e mezzi sociali
L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
· dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dagli eventuali contributi da parte degli stessi;
· dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo e dalle rendite di essi;
· da donazioni, eredità, legati, elargizioni, finanziamenti, lasciti, appalti e contributi di persone fisiche, società, enti privati e pubblici, anche comunitari e internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Stato, Unione Europea, Comuni, Provincia);
· da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
· dai proventi di iniziative – eventualmente anche commerciali, purché occasionali e ausiliarie rispetto agli scopi associativi – attuate o promosse tramite l’associazione, nonché da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
· da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che risponde della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta d’approvazione del rendiconto economico. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di Euro 300. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
ART. 5 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
· L’Assemblea dei soci;
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive riscontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
ART. 6 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione, determinare le quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso ed approvare eventuali regolamenti interni, nonché fissare le direttive per l’attività dell’Associazione. Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’assemblea si convoca ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i soci presenti o rappresentati. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
ART. 7 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti; resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. E’ investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o ad altra persona.
Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta:
· la gestione dell’Associazione;
· deliberare sull’ammissione dei soci;
· convocare l’Assemblea;
· determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
· predisporre lo schema di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
· deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
ART. 8 – Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale, anche per gli atti considerati di straordinaria amministrazione; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 9 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’assemblea dei soci, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per i fini istituzionali dell’Associazione.
ART. 10 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altri enti non commerciali che perseguano finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
ART. 11 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.